IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dai  decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470, e 23
dicembre   1993,   n.   546,   riguardante   la    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'articolo  45  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  come
modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale
al  comma  2  prevede  che  "i  contratti  collettivi  nazionali sono
stipulati per comparti della  pubblica  amministrazione  comprendenti
settori omogenei o affini" ed, al comma 3, disciplina il procedimento
per  la  determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto l'art. 46 del decreto legislativo  n.  29/1993,  in  base  al
quale   per   ciascuno  dei  comparti  di  contrattazione  collettiva
individuati ai sensi dell'art. 45,  comma  3,  dello  stesso  decreto
legislativo  n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n.  470,  i  contratti   collettivi
nazionali  riguardanti  il  personale  con qualifica dirigenziale non
compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto  legislativo  n.  29/1993,
sono  definiti  in  distinte autonome separate aree di contrattazione
collettiva;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1993, n. 593, riguardante la "determinazione e composizione
dei comparti di contrattazione collettiva del  pubblico  impiego,  di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto  l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del  comparto  di
contrattazione   collettiva  del  personale  delle  regioni  e  delle
autonomie locali,  prevedendo  altresi'  che  il  relativo  contratto
collettivo nazionale e' stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia
di  cui  all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   sul   piano    nazionale
nell'ambito   del   comparto   e   dalle   confederazioni   sindacali
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.   470,  che
istituisce  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  25  gennaio
1994,  n.  144,  che,  ai  sensi  del  citato articolo 50 del decreto
legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione  e
funzionamento  dell'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentita
la  Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino alla emanazione del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato articolo 8 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988  -  le  modalita'  di
accertamento  del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n.  4/94
del  28  febbraio  1994  (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del  4  marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla
citata direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri  e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri  di  cui  alle
citate  direttive-circolari  dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e
del   28   febbraio   1994,   sono   da   considerare    maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale le confederazioni sindacali nei
confronti delle quali sia stata  accertata,  in  base  alla  predetta
circolare,  la  rappresentativita' qualificata in almeno due comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego  di  organizzazioni
sindacali  di  categoria  ad  esse aderenti ovvero che siano presenti
nella  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle  citate  direttive-circolari  dell'11  marzo 1991, del 16 aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale le organizzazioni sindacali le
quali,  oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale,
abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva  o
il  criterio  della  consistenza  associativa  rilevata  in base alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste le note  con  le  quali  le  amministrazioni  ricomprese  nel
comparto   "Regioni-Autonomie  locali"  hanno  trasmesso  i  dati  in
riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati inviati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
relazione    alle   predette   direttive-circolari   e   dell'attuale
composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1994, con il quale il Ministro per la funzione  pubblica,  on.  prof.
Giuliano  Urbani,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ..
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad  "esercitare  ..
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo  nazionale  del  comparto  del  personale dipendente dalle
regioni e dalle autonomie locali di cui  all'art.  5,  comma  2,  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593:
   le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul  piano  nazionale  del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto delle "Regioni-Autonomie locali":
    1) C.G.I.L./F.P./Enti Locali;
    2) C.I.S.L./FILSEL;
    3) U.I.L./Enti Locali;
    4) USPPLI ("particolare categoria");
    5)  S.N.A.L.C.C.   ("articolazione   settoriale   -   particolare
categoria");
   le  seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale:
    Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
    Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
    Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    autonomi    lavoratori
(C.I.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    nazionali   lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
    Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);
    Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (CONFE.DIR.);
    Rappresentanze  sindacali di base-Confederazione unitaria di base
(R.d.B./CUB);
    Unione    sindacati   professionisti   pubblico-privato   impiego
(U.S.P.P.I),   (in   ottemperanza   all'ordinanza   incidentale    di
sospensione  del  TAR  Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della
ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato
- sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva  dell'esito  finale
del giudizio pendente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: URBANI